mercoledì 13 febbraio 2013

Il porcellum - la legge elettorale

Le prossime elezioni politiche verranno regolate dalla legge 270 del 21 dicembre 2005, formulata dall’allora ministro per le Riforme Roberto Calderoli, da lui stesso definita “una porcata” e perciò da allora indicata con l’appellativo di “porcellum”.
La legge ha sostituito le precedenti leggi 276 e 277 del 1993 che avevano introdotto un sistema maggioritario (per ¾ delle assemblee, con un residuo di proporzionale per il restante ¼) per l’elezione dei 617 deputati e per i 315 senatori, questo per ottemperare all’esito del referendum del 18 aprile 1993 in cui l’82,7% dei votanti si era espresso a favore di un passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario.

La legge 270 ritorna ad un sistema “proporzionale corretto” in cui vengono eliminati i collegi uninominali, viene introdotto un Collegio Unico Nazionale per la Camera suddiviso in 27 circoscrizioni (il Friuli Venezia Giulia coincide con la IX circoscrizione che prevede l’elezione di 13 deputati), invece per il Senato sono istituiti 20 collegi regionali e vengono introdotte per entrambe le camere delle soglie di sbarramento e viene previsto un premio di maggioranza per la lista o la coalizione che raccoglie il maggior numero di voti. La possibilità di più liste di presentarsi accorpate in una coalizione è una delle novità di questa legge, come l’obbligo per ogni lista o coalizione di presentare un programma e di indicare il proprio capo politico (attenzione però che per norma costituzionale non è detto sia colui che vincendo le elezioni diventi automaticamente il designato come Presidente del Consiglio, questa è una scelta che spetta al Presidente della Repubblica). Altre novità sono l’elezione di rappresentanti votati dagli Italiani residenti all’estero (12 alla Camera e 6 al Senato) e vengono mantenute delle norme per la salvaguardia della rappresentanza delle minoranze linguistiche. Infine ultima novità di questa legge è l’aver tolto la possibilità agli elettori di indicare le preferenze, ossia le liste dei candidati sono prefissate e l’ordine dei candidati è determinante per decidere gli eletti.
Le soglie di sbarramento sono: 
alla Camera: ogni lista o partito per partecipare alla suddivisione dei seggi deve raggiungere almeno il 4% su base nazionale, oppure se più partiti si presentano accumunati in una coalizione, la coalizione deve raggiungere il 10%, all’interno della coalizione partecipano alla suddivisione dei seggi le liste che hanno raggiunto almeno il 2% (per la coalizione vincente anche la lista che pur sotto il 2% ha ottenuto il miglior risultato);
al Senato: ogni lista o partito per partecipare alla suddivisione dei seggi deve raggiungere almeno l’8% su base regionale, oppure se più partiti si presentano accumunati in una coalizione, la coalizione deve raggiungere il 20%, all’interno della coalizione partecipano alla suddivisione dei seggi le liste che hanno raggiunto almeno il 3% .
Il premio di maggioranza dovrebbe garantire la governabilità.
Questo è sicuramente vero per la Camera, in quanto il meccanismo elettivo garantisce alla coalizione, o lista, vincente un minimo di 340 seggi questo perché il computo dei seggi e il riparto dei resti viene fatto sul Collegio Unico Nazionale e il premio di maggioranza viene calcolato in modo da assicurare questa rappresentanza.
Per il Senato invece il premio di maggioranza è calcolato su base regionale in modo tale che per ogni collegio regionale viene garantita alla coalizione, o lista, maggioritaria almeno il 55% dei seggi previsti per quel collegio (per fare un esempio: per il collegio del Friuli Venezia Giulia sono previsti 7 senatori, almeno 4 sono garantiti alla coalizione o lista più votata in regione). Questo meccanismo può determinare la situazione che forze politiche avversarie risultino maggioritarie in diverse regioni italiane e quindi si spartiscano gli eletti in modo equilibrato così che nessuna coalizione possa ottenere la maggioranza del Senato.

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